L’amministratore di sostegno è un soggetto che viene nominato per assistere quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
No, per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno non è necessaria la nomina di un avvocato
Con l’avvento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, le altre misure di protezione degli incapaci previste dal codice civile ovvero l’interdizione e l’inabilitazione sono divenute ipotesi residuali che vengono applicate nelle ipotesi di infermità particolarmente gravi oppure qualora la situazione personale del beneficiando richieda una particolare attenzione dal punto di vista patrimoniale.
Per legge, può essere interdetta la persona che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente, che la renda incapace di provvedere ai suoi interessi, quando sia necessario per assicurare un’adeguata protezione.
Per legge, può essere inabilitata la persona che: si trovi in uno stato di infermità mentale non tanto grave da comportare l’interdizione; per prodigalità o abuso abituale di alcol o stupefacenti sponga se stesso o la famiglia a gravi conseguenze economiche; il sordo e il cieco dalla nascita o dall’infanzia, qualora non abbiano ricevuto un’educazione adeguata.