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Matrimonio, unioni civili e convivenze

  • A. Haley
  • La famiglia è un collegamento con il nostro passato e un ponte verso il nostro futuro
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Matrimonio

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Nei casi tassativamente individuati dalla legge, il vincolo coniugale è considerato invalido e ne viene prevista la nullità o l’annullabilità.

La legge ha introdotto la possibilità di agire in giudizio per chiedere l’emissione dei cosiddetti ordini di protezione contro gli abusi familiari. Si tratta di provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro”.

Matrimonio

Regime patrimoniale della famiglia

Se tra i coniugi non esiste un diverso accordo, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni, della quale fanno parte gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione delle categorie indicate dalla legge, tra cui, per esempio, i beni personali di ciascuno. I coniugi possono optare per il regime di separazione dei beni, in questo caso ognuno conserva la proprietà esclusiva anche dei beni acquistati durante il matrimonio.

L’art. 191 c.c. elenca i casi di scioglimento della comunione, ovvero, oltre alla separazione personale, ad esempio, l’annullamento del matrimonio, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, la dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge, il fallimento di uno dei due.

Il fondo patrimoniale è uno strumento tramite cui i coniugi possono scegliere di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia sottraendoli alle pretese creditorie, in quanto i beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

Unioni Civili

La legge 76 del 2016 ha introdotto in Italia l’unione civile. Si tratta di un istituto che garantisce un riconoscimento alla coppia formata da persone dello stesso sesso ed estende agli uniti civilmente gran parte dei diritti e dei doveri previsti nel caso di matrimonio, tra cui, per esempio, i diritti successori.

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di

stato civile e alla presenza di due testimoni ed è certificata dal relativo documento che deve contenere, per esempio, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza degli uniti civilmente.

Gli uniti civilmente possono manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà, è possibile proporre domanda di scioglimento, per la quale si applicano le norme in materia di divorzio. Lo scioglimento dell’unione civile può essere quindi pronunciato dal Tribunale, su domanda congiunta degli uniti o all’esito di un procedimento contenzioso, oppure conseguire all’accordo degli uniti perfezionato davanti all’ufficiale dello Stato Civile o ancora all’accordo perfezionato a seguito di negoziazione assistita.

Unioni Civili

Convivenze

Si parla di convivenza di fatto per i componenti della coppia che, legati da un rapporto affettivo stabile, condividono la medesima abitazione. Non è necessario che la convivenza venga formalizzata, ma è possibile procedere in questo senso tramite una dichiarazione presso il Comune di riferimento.

Dalla convivenza derivano alcuni diritti tra cui per esempio quello di visita e assistenza in caso di malattia e ricovero ospedaliero. Una volta cessata la convivenza di fatto, se ricorrono i presupposti dello stato di bisogno e il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può stabilire che abbia il diritto di ricevere dall’altro gli alimenti, che vengono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Infine, in caso di morte di uno dei due conviventi, il superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, anche se di esclusiva proprietà dell’altro, per un periodo di tempo che va dai 2 ai 5 anni.

I conviventi possono decidere di regolare i loro rapporti con la stipula di un contratto di convivenza redatto per iscritto, firmato da entrambi, autenticato e poi trasmesso al Comune di residenza. Tramite il contratto possono essere disciplinate le modalità di contribuzione con dei conviventi alla vita familiare, in base alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.