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Filiazione e responsabilità genitoriale

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Affidamento dei figli

L’affidamento dei figli definisce la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza, causata dalla separazione dei genitori.
È il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare la separazione, il divorzio ovvero quando si scioglie una coppia non matrimoniale, stabilisce a quale dei due genitori debbano essere affidati i figli: come deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale su di essi, con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.

Con la riforma del 2006 si è sancito il principio della bi-genitorialità. I figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti (es: i nonni) e i parenti.
Il giudice, quando dispone l’affidamento condiviso, provvede anche sulla residenza dei figli: generalmente viene precisato presso quale dei genitori la prole deve vivere abitualmente.

L’affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori può essere disposto nel caso in cui il Giudice ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. In questo caso devono essere allegate e provate serie ragioni di pregiudizio per il minore stesso.
Il genitore a cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale a meno che non ci siano disposizioni di tipo diverso, ma le decisioni di maggior interesse sono generalmente prese di comune accordo tra i coniugi, a meno che il Giudice non disponga un affidamento cosiddetto super-esclusivo. In quest’ultimo caso anche le decisioni di maggiore interesse sono riservate al genitore affidatario.
Il genitore, a cui i figli non sono affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Affidamento dei figli

Assegnazione della casa familiare

La casa familiare è il luogo in cui la famiglia convive abitualmente.
In sede di separazione, il giudice attribuisce il godimento della casa familiare tenendo conto dell’interesse dei figli.

La casa familiare è il luogo in cui la famiglia convive abitualmente.
In sede di separazione, il giudice attribuisce il godimento della casa familiare tenendo conto dell’interesse dei figli.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, l’assegnazione della casa – in presenza di figli – gioca un ruolo importante nella definizione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.
In mancanza di figli, o nel caso in cui i figli siano autonomi, la casa non viene assegnata a nessuno dei coniugi, ma resta al titolare della proprietà o del contratto d’affitto. Il giudice può stabilire un assegno di mantenimento più alto in favore di chi è costretto ad andarsene.

Il pagamento delle spese relative all’uso della casa familiare, di proprietà di uno dei coniugi e assegnata all’altro, sono a carico del coniuge a cui è stata assegnata – a meno che non ci sia un provvedimento specifico che definisca il contrario.
Le spese straordinarie sono invece a carico di ogni coniuge per il 50%, se sono comproprietari, o a totale carico del proprietario esclusivo. Questa ripartizione non è però rilevante per il condominio che può chiedere l’intero contributo per gli oneri straordinari a uno solo dei due ex coniugi proprietari.

Il genitore affidatario e che gode della casa familiare può cessare di avere assegnata l’abitazione nel caso in cui non vi abiti più o vi abiti saltuariamente, oppure se convive o si sposa nuovamente.
La revoca può anche verificarsi quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento: per esempio, il raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica dei figli o la morte del coniuge assegnatario. L’estinzione del diritto di abitazione non è automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarata dopo aver valutato l’interesse dei figli.

Provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale

I provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. vengono pronunciati dal Giudice nei casi in cui il genitore abbia violato o trascurato i propri doveri o comunque tenga una condotta gravemente pregiudizievole nei confronti dei figli. A seconda della gravità del caso, il genitore viene privato di tutti i poteri inerenti la responsabilità genitoriale (cd. decadenza) oppure soltanto di alcuni ovvero viene limitato, nel suo esercizio, attraverso l’imposizione di criteri e condizioni da osservare.

La pronuncia di decadenza comporta per il genitore inadempiente la sospensione dalla titolarità e dall’esercizio della responsabilità genitoriale e la sottrazione dei poteri di rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio. Restano invece invariati gli obblighi di natura economica (l’obbligo di mantenimento).

Sì. Il genitore può essere reintegrato nell’esercizio della responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni per cui la decadenza era stata disposta, ossia quando siano cessati i comportamenti pregiudizievoli tenuti nei confronti dei figli e il Giudice reputi escluso ogni pericolo di pregiudizio per il minore, sulla base della valutazione complessiva delle circostanze.

Provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale

Adozione

L’adozione è l’istituto tramite cui un bambino privo di assistenza morale e materiale viene accolto all’interno di una famiglia in grado di dargli affetto e di provvedere a tutti i suoi interessi.
Si giunge all’adozione nazionale attraverso tre passaggi: la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’affidamento preadottivo, il provvedimento conclusivo.

È l’adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un paese estero.
Per l’adozione internazionale, i potenziali adottanti devono ottenere un decreto di idoneità, in
seguito alla valutazione delle loro capacità, anche sul piano affettivo.

Sì. Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone prive di discendenti, che hanno compiuto i 35 anni d’età e che superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.

Diritto di visita dei nonni

L’art. 317 bis c.c. introdotto nel 2013 sancisce il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, anche nel caso di disgregazione del nucleo familiare. Laddove questo diritto venga loro impedito, viene garantita la possibilità di rivolgersi al Giudice affinchè adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse del minore.

No. Il diritto dei nonni è considerato recessivo rispetto al preminente interesse del minore, che è destinato a prevalere nel caso in cui la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento o comunque possa rivelarsi pregiudizievole.

Diritto di visita dei nonni

Rilascio dei documenti validi per l’espatrio

Per ottenere il rilascio di un documento valido per l’espatrio (carta d’identità/passaporto) del figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori. Quando manca il consenso dell’altro genitore, chi intende ottenere i documenti deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente