La separazione consensuale è lo strumento con il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
È un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere la separazione, sia sulle questioni relative a:
La domanda si propone con ricorso di entrambi i coniugi.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
All’udienza di comparizione il Giudice relatore deve sentire i coniugi tentando la conciliazione.
Con il ricorso le parti possono chiedere di avvalersi della possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte.
All’udienza il Giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Il Collegio omologa la separazione con sentenza, nella quale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene le condizioni in contrasto con l’interesse dei figli, convoca le parti indicando loro le modifiche da adottare.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Dopo sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Giudice.
La separazione giudiziale è un procedimento con il quale uno solo dei coniugi, o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo, chiede al Tribunale di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, dato che è cessata la convivenza tra loro.
La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.
È un procedimento volto a regolare i rapporti relativi alla separazione:
Nel caso in cui la crisi familiare sia da ricondurre a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, il giudice, se gli viene richiesto, può dichiarare nella sentenza a chi sia addebitabile la separazione. La pronuncia di addebito comporta degli effetti di ordine patrimoniale ed economico.
In particolare, al coniuge che sia dichiarato responsabile della separazione:
La domanda di separazione si propone con ricorso.
Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda, l’indicazione specifica dei mezzi di prova nonché la documentazione richiesta dall’art. 473 bis.12 cpc (che prevede, per esempio, il deposito del piano genitoriale, delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto degli ultimi tre anni).
Il Presidente del Tribunale designa il Giudice relatore e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso a cura del coniuge che l’ha promosso e del decreto al coniuge convenuto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare la propria memoria difensiva e i relativi documenti.
Concede inoltre i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 473 bis. 17 cpc, che precedono l’udienza di comparizione delle parti.
All’udienza di comparizione devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi con l’assistenza dei rispettivi legali.
Se entrambi i coniugi compaiono all’udienza, il Giudice tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il Giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti necessari e rimette la causa in decisione.
Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei figli.
Con la stessa ordinanza provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo.
Esaurita l’istruzione, il Giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale.
Nel caso di separazione giudiziale, dopo un anno dalla comparizione delle parti davanti al Giudice.
È la richiesta che i coniugi, già separati, formulano di comune accordo al Tribunale per procedere allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le cause di divorzio sono elencate all’art. 3 della L. 898/1970. L’ipotesi più frequente è il decorso del periodo di un anno ovvero sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice nella procedura di separazione, rispettivamente a seconda che si tratti di una separazione giudiziale oppure consensuale.
Con il divorzio a domanda congiunta i coniugi chiedono lo scioglimento del vincolo matrimoniale e regolano i loro rapporti tramite un accordo avente ad oggetto la definizione degli aspetti economico-patrimoniali e quelli riguardanti l’esercizio della genitorialità.
Solo nel caso di divorzio a domanda congiunta i coniugi possono accordarsi per una liquidazione cosiddetta “una tantum”, che deve essere valutata equa dal Tribunale.
La domanda si propone con ricorso di entrambi i coniugi.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
All’udienza di comparizione il Giudice relatore deve sentire i coniugi tentando la conciliazione.
Con il ricorso le parti possono chiedere di avvalersi della possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte.
All’udienza il Giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Il Collegio pronuncia il divorzio con sentenza, nella quale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene le condizioni in contrasto con l’interesse dei figli, convoca le parti indicando loro le modifiche da adottare.
Le condizioni di divorzio possono essere modificate o revocate.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Quando i coniugi non trovano l’accordo, diventa necessario avviare un procedimento di divorzio giudiziale
È un procedimento contenzioso volto a regolare i rapporti tra i futuri ex coniugi riguardanti:
La domanda di divorzio si propone con ricorso. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda, l’indicazione specifica dei mezzi di prova nonché la documentazione richiesta dall’art. 473 bis.12 cpc (che prevede, per esempio, il deposito del piano genitoriale, delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto degli ultimi tre anni). Il Presidente del Tribunale designa il Giudice relatore e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso a cura del coniuge che l’ha promosso e del decreto al coniuge convenuto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare la propria memoria difensiva e i relativi documenti. Concede inoltre i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 473 bis. 17 cpc, che precedono l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza di comparizione devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi con l’assistenza dei rispettivi legali. Se entrambi i coniugi compaiono all’udienza, il Giudice tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il Giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti necessari e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce, il Giudice, sentite le parti e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei figli. Con la stessa ordinanza provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo. Esaurita l’istruzione, il Giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. Il giudizio si conclude con una sentenza di divorzio emessa dal Tribunale. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. |
È possibile separarsi, divorziare, chiedere la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentare l’affido e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, disciplinare il mantenimento dei figli maggiorenni e risolvere vertenze in materia alimentare in tempi brevi senza recarsi nemmeno una volta in Tribunale.
I coniugi/genitori che intendono procedere speditamente e che non intendano comparire davanti a un Giudice possono avvalersi del procedimento di negoziazione assistita rivolgendosi direttamente all’avvocato.
La negoziazione assistita prevede l’assistenza di due legali, uno per parte, i quali si occuperanno della stesura dell’accordo e di tutte le successive incombenze amministrative:
Da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 mesi. Secondo la nostra esperienza nell’arco di qualche settimana riusciamo a raggiungere l’accordo.