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Separazione e Divorzio

  • Lev Tolstoj
  • Tutte le famiglie felici sono uguali; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.
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Separazione Consensuale

La separazione consensuale è lo strumento con il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

È un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere la separazione, sia sulle questioni relative a:

  • l’affidamento e la dimora abituale dei figli
  • il diritto di visita del genitore col quale i figli non coabitano
  • l’assegnazione della casa coniugale
  • il contributo al mantenimento dei figli
  • il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole
  • le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali della famiglia.

La domanda si propone con ricorso di entrambi i coniugi.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi tentando la conciliazione.
Se quest’ultima riesce il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione; se non riesce fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.
Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decide in merito all’omologazione in camera di consiglio. Ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.

Dopo sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente.

Separazione Consensuale

Separazione Giudiziale

La separazione giudiziale è un procedimento con il quale uno solo dei coniugi, o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo, chiede al Tribunale di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, dato che è cessata la convivenza tra loro.
La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.

È un procedimento volto a regolare i rapporti relativi alla separazione:

  • l’addebito
  • l’affidamento dei figli
  • la dimora abituale dei figli
  • il diritto di visita del genitore col quale i figli non coabitano
  • l’assegnazione della casa coniugale
  • il contributo al mantenimento dei figli
  • il contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole.

Nel caso in cui la crisi familiare sia da ricondurre a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, il giudice, se gli viene richiesto, può dichiarare nella sentenza a chi sia addebitabile la separazione. La pronuncia di addebito comporta degli effetti di ordine patrimoniale ed economico.

In particolare, al coniuge che sia dichiarato responsabile della separazione:

  • non può essere attribuito l’assegno di mantenimento ma, se ricorrono i presupposti, gli può solo essere riconosciuto il diritto agli alimenti;
  • vengono limitati i suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge.

La domanda di separazione si propone con ricorso.
Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda, la dichiarazione sull’esistenza di prole e devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei due coniugi.
Il Presidente del Tribunale accoglie il ricorso e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso a cura del coniuge che l’ha promosso e del decreto al coniuge convenuto, e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare la memoria difensiva e i documenti.

Fase presidenziale

L’udienza di comparizione si svolge davanti al Presidente del Tribunale e devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi con l’assistenza dei rispettivi legali.
Se entrambi i coniugi compaiono all’udienza il Presidente tenta la conciliazione cercando di far desistere le parti dal separarsi: se si accordano e si riconciliano viene redatto processo verbale e la causa si estingue.

Provvedimenti provvisori

Se la conciliazione non riesce, il Presidente dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei figli (affidamento) e dei coniugi (assegnazione dell’abitazione e mantenimento del coniuge). Nomina il giudice istruttore, fissa il giorno in cui si terrà l’udienza davanti allo stesso giudice istruttore, e fissa il termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha già fatto partecipando all’udienza di comparizione.

Fase di merito davanti al Giudice Istruttore

La seconda fase si svolge davanti al Giudice Istruttore ed è simile a un processo ordinario con la differenza che il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può assumere d’ufficio nuove prove relative alla prole.
Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale.

Nel caso di separazione giudiziale, dopo un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente.

Divorzio a domanda congiunta

È la richiesta che i coniugi, già separati, formulano di comune accordo al Tribunale per procedere allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le cause di divorzio sono elencate all’art. 3 della L. 898/1970. L’ipotesi più frequente è il decorso del periodo di un anno ovvero sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente nella procedura di separazione, rispettivamente a seconda che si tratti di una separazione giudiziale oppure consensuale.

Con il divorzio a domanda congiunta i coniugi chiedono lo scioglimento del vincolo matrimoniale e regolano i loro rapporti tramite un accordo avente ad oggetto la definizione degli aspetti economico-patrimoniali e quelli riguardanti l’esercizio della genitorialità.

Solo nel caso di divorzio a domanda congiunta i coniugi possono accordarsi per una liquidazione cosiddetta “una tantum”, che deve essere valutata equa dal Tribunale.

La domanda si propone con ricorso presentato da entrambi i coniugi, che verranno chiamati a comparire all’udienza fissata davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione.

Il Giudice, accertata la disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e verificato che sussistono i presupposti di legge, pronuncia il divorzio con sentenza.

Divorzio a domanda congiunta

Divorzio Giudiziale

Quando i coniugi non trovano l’accordo, diventa necessario avviare un procedimento di divorzio giudiziale

È un procedimento contenzioso volto a regolare i rapporti tra i futuri ex coniugi riguardanti:

  • affidamento e collocamento dei figli;
  • assegnazione della casa familiare;
  • mantenimento dei figli;
  • diritto di visita per il genitore non collocatario;
  • assegno divorzile per il coniuge.

Il processo, come quello della separazione giudiziale, si articola in due fasi:

  • fase presidenziale: inizia con il deposito del ricorso. Alla prima udienza, cosiddetta udienza presidenziale, il Giudice adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti.
  • fase istruttoria: si svolge davanti al Giudice istruttore, nominato dal Presidente. Anche questa fase si svolge come un giudizio ordinario all’interno del quale entrambe le parti possono chiedere l’ammissione delle prove a sostegno delle relative domande.

Il procedimento si conclude con la pubblicazione della sentenza di divorzio.

Negoziazione Assistita

È possibile separarsi, divorziare ovvero chiedere la modifica delle condizioni di separazione e divorzio in tempi brevi senza recarsi nemmeno una volta in Tribunale.

I coniugi che intendono procedere speditamente e che non intendano comparire davanti a un Giudice possono avvalersi del procedimento di negoziazione assistita rivolgendosi direttamente all’avvocato.

La negoziazione assistita prevede l’assistenza di due legali, uno per coniuge, i quali si occuperanno della stesura dell’accordo tra le parti e di tutte le successive incombenze amministrative:

  • nel caso in cui non vi siano figli o i figli siano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale rilascia il nulla osta;
  • quando vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo, solo se rispondente all’interesse dei figli;
  • una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione l’avvocato, di una delle parti, trasmette l’accordo, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, per le conseguenti operazioni amministrative.

Da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 mesi. Secondo la nostra esperienza nell’arco di qualche settimana riusciamo a raggiungere l’accordo.

La domanda si propone con ricorso presentato da entrambi i coniugi, che verranno chiamati a comparire all’udienza fissata davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione.

Il Giudice, accertata la disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e verificato che sussistono i presupposti di legge, pronuncia il divorzio con sentenza.

Negoziazione Assistita