La separazione consiste in un allentamento del vincolo coniugale: viene meno l’obbligo di coabitazione, ma permane il dovere di fedeltà (sia pure inteso in senso lato come “rispetto” dell’altro coniuge) e di assistenza materiale. Il divorzio consiste invece nello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
Il divorzio può essere chiesto da entrambi i coniugi concordemente o da un solo coniuge in contrasto con l’altro (divorzio giudiziale). Oltre all’impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, deve sussistere almeno uno dei presupposti tassativi previsti dalla Legge sul Divorzio (6 mesi o 1 anno).
In sede giudiziale, la domanda di divorzio deve essere proposta al Tribunale competente con l’assistenza di un avvocato. Se il divorzio è giudiziale (ossia in contenzioso), la domanda può essere proposta da un solo coniuge. Se entrambi i coniugi sono d’accordo, la domanda può essere congiunta.
La richiesta di divorzio può essere presentata quando sussiste uno dei casi previsti in via tassativa dalla Legge sul Divorzio e presuppone in ogni caso l’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale o materiale fra i coniugi.
Alla domanda di divorzio devono essere allegati: